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Legge 27/12/2006 n. 296186. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti a cui si applicano le disposizioni di cui al comma 185, in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui. 187. In ogni caso, nei confronti dei soggetti di cui ai commi 185 e 186 non si fa luogo al rimborso delle imposte versate. 188. Per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti, da pensionati e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947 n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952 n. 2388, non sono richiesti se la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non supera l'importo di 5.000 euro. Le minori entrate contributive per 1'ENPALS derivanti dall'applicazione del presente comma sono valutate in 15 milioni di euro annui. 189. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, é istituita, in favore dei comuni, una compartecipazione dello 0,69 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La compartecipazione sull'imposta é efficace a decorrere dal 1° gennaio 2007 con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti operati a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. L'aliquota di compartecipazione é applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento. 190. Dall'anno 2007, per ciascun comune é operata e consolidata una riduzione dei trasferimenti ordinari in misura proporzionale alla riduzione complessiva, di cui al comma 189, operata sul fondo ordinario ed é attribuita una quota di compartecipazione in eguale misura, tale da garantire l'invarianza delle risorse. 191. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2007, derivante dalla dinamica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, é ripartito fra i singoli comuni secondo criteri definiti con decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri di riparto devono tenere primariamente conto di fmalità perequative e dell'esigenza di promuovere lo sviluppo economico. 192. A decorrere dall'anno 2009 l'aliquota di compartecipazione é determinata in misura pari allo 0,75 per cento. 193. Per i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse provvedono all'attuazione dei commi da 189 a 192 in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni e per mantenere il necessario equilibrio finanziario. 194. Al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dell'articolo 65: 1) la lettera d) é sostituita dalla seguente: " d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonché di visure e certificati ipotecari"; 2) la lettera g) é sostituita dalla seguente: " g) al controllo di qualità delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti"; 3) la lettera h) é sostituita dalla seguente: " h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati"; b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 66 é sostituita dalla seguente: " a) alla conservazione, alla utilizzazione ed all'aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera h)". 195. A decorrere dal 1° novembre 2007, i comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali loro attribuite dall'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, come da ultimo modificato dal comma 194 del presente articolo, fatto salvo quanto stabilito dal comma 196 per la funzione di conservazione degli atti catastali. Al fine di evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, resta in ogni caso esclusa la possibilità di esercitare le funzioni catastali affidandole a società private, pubbliche o miste pubblico-private. 196. L'efficacia dell'attribuzione della funzione comunale di conservazione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano decorre dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa tra l'Agenzia del territorio e l'ANCI, recante l'individuazione dei termini e delle modalità per il graduale trasferimento delle funzioni, tenendo. conto dello stato di attuazione dell'informatizzazione del sistema di banche dati catastali e della capacità organizzativa e tecnica, in relazione al potenziale bacino di utenza, dei comuni interessati. La previsione di cui al precedente periodo non si applica ai poli catastali già costituiti. 197. Fatto salvo quanto previsto dal comma 196, é in facoltà dei comuni di stipulare convenzioni soltanto con l'Agenzia del territorio per l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, come da ultimo modificato dal comma 194 del presente articolo. Le convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e sono tacitamente rinnovabili. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso criteri definiti previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto delle indicazioni contenute nel protocollo di intesa concluso dall'Agenzia del territorio e dall'ANCI, sono determinati i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e al completo esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi compresi i livelli di qualità che i comuni devono assicurare nell'esercizio diretto, nonché i controlli e le conseguenti misure in caso di mancato raggiungimento degli stessi, e, in particolare, le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, la determinazione delle risorse umane strumentali e finanziarie, tra le quali una quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali nonché i termini di comunicazione da parte dei comuni o di loro associazioni dell'avvio della gestione delle funzioni catastali. 198. L'Agenzia del territorio, con provvedimento del Direttore, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e successive modificazioni, predispone entro il 1° settembre 2007 specifiche modalità d'interscambio in grado di garantire l'accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale. Le modalità d'interscambio devono assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l'unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale nell'ambito del sistema pubblico di connettività. 199. L'Agenzia del territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale. L'assegnazione di personale può avere luogo anche mediante distacco. 200. Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 195 a 199, l'Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l'esito della attività realizzata, dandone informazione al Ministro dell'economia e delle finanze ed alle competenti Commissioni parlamentari. 201. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965 n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole: "protezione civile" sono inserite le seguenti: "e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse,". 202. La lettera b) del comma 2 dell' articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965 n. 575, é sostituita dalla seguente: " b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile é sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossi- codipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell' articolo 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, e successive modificazioni. Se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi". 203. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 aprile 2001 n. 136, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro la data del 30 giugno 2007, con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell' economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono individuati i criteri, le modalità e i termini del trasferimento in favore delle università statali di cui al presente comma". 204. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'atto di indirizzo di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, e successive modificazioni, relativo all'Agenzia del demanio, determina gli obiettivi annuali di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato. 205. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze é istituito un Fondo unico nel quale confluiscono le poste corrispondenti al costo d'uso degli immobili in uso governativo e dal quale vengono ripartite le quote di costo da imputare a ciascuna amministrazione.
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